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Il  contrassegno e il certificato assicurativodelle assicurazioni stipulate online creano da sempre tantissimi dubbi negli utenti che stanno per contrarre una polizza su internet; questo perchè conclusa la fase di preventivazione e di invio dei documenti si passa al pagamento e il cliente a questo punto si chiede quando riceverà il contrassegno assicurativo da esporre sulla propria autovettura per circolare senza incorrere in sanzioni da parte delle autorità. Vediamo di risolvere subito ogni dubbio.

Quando si acquista una polizza rca online al termine di tutte le operazioni di preventivazione e del pagamento la compagnia rilascia via mail oppure via fax se richiesto il certificato di circolazione provvisoria che riporta i seguenti dati:

  • dati del contraente e targa del veicolo
  • importo pagato
  • effetto della copertura
  • dichiarazione di validità ai sensi dell’Art.. 11 del Regolamento Isvap n. 13 del 6 Febbraio 2008

E’ proprio quest’ultima dichiarazione che rende la circolazione con il certificato provvisorio assolutamente regolare per Legge. Essa fa riferimento appunto all’art. 11 del Regolamento Isvap n13 del 06/02/2008 che vi riportiamo:

Art. 11
Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i  suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell’impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa
non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:
a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall’articolo 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4, comma 3.
b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l’applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).

In caso abbiate stipulato una copertura assicurativa online quindi potete stare tranquilli, entro 5 giorni lavorativi la compagnia vi farà recpaitare i documenti originali da poter esporre sulla vostra automobile. Dal 5° giorno inpoi tecnicamente invece siete in contravvenzione per mancata esposizione del contrassegno assicurativo, punita con una sanzione da 38 euro ma ricordate che se la colpa è della compagnia assicurativa che non vi ha recapitato i documenti entro i 5 giorni potete richiedere il rimborso dell’eventuale sanzione, molte compagnie prevedono appunto questa possibilità.



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